Cos’è il Sismabonus
Il Sismabonus è la detrazione fiscale per i lavori che riducono il rischio sismico degli edifici: rinforzi strutturali, interventi su travi e fondazioni, opere che migliorano la resistenza della casa a un terremoto. Fino a poco tempo fa era una delle agevolazioni più generose in assoluto, con aliquote che arrivavano all’80-85% per chi otteneva un miglioramento di due classi di rischio sismico.
Chi cerca informazioni su queste percentuali oggi rischia di partire con aspettative sbagliate: quel regime non è più in vigore. In questa guida trovi le aliquote effettivamente valide nel 2026, le zone sismiche ammesse, quali lavori rientrano e quali documenti servono per non perdere la detrazione.
Le aliquote nel 2026: cosa è cambiato
Le aliquote maggiorate legate al salto di classe sismica si applicavano solo alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Anche il “Sismabonus acquisti” — la versione riservata a chi comprava case antisismiche da imprese di costruzione, con detrazioni fino al 75-85% — è scaduto nella stessa data.
Dal 2026 il Sismabonus segue le stesse aliquote del bonus ristrutturazioni:
- 50% per l’abitazione principale
- 36% per le altre unità immobiliari
La detrazione ottenuta non dipende più da quante classi di rischio sismico migliori: conta solo se l’immobile è la tua abitazione principale o meno. Il tetto massimo resta 96.000€ per unità immobiliare, spalmato su dieci quote annuali.
Facciamo il conto per intero, sul tetto massimo di spesa, per vedere la differenza in pratica. Se sostieni 96.000€ di spesa per lavori antisismici sulla tua abitazione principale, il 50% di detrazione equivale a 48.000€ in totale, cioè 4.800€ l’anno per dieci anni. Sullo stesso importo speso su una seconda casa, la percentuale scende al 36%: la detrazione totale è 34.560€, pari a 3.456€ l’anno per dieci anni. Sono 13.440€ di differenza sullo stesso identico intervento, solo per il tipo di immobile su cui viene eseguito — un conto che vale la pena fare prima di decidere su quale casa intervenire per prima, se ne possiedi più di una.
Se hai iniziato lavori prima del 31 dicembre 2024 e li hai fatturati entro quella data, potresti ancora rientrare nel vecchio regime con le aliquote maggiorate: vale la pena verificarlo con un tecnico prima di dare per scontato che si applichino le regole 2026.
In quali zone si può richiedere
Il Sismabonus resta riservato agli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3 secondo la classificazione ministeriale — la zona 4, a rischio più basso, resta esclusa. La zona non cambia più la percentuale di detrazione (come accadeva in passato), ma resta un requisito di accesso: fuori da quelle zone il bonus semplicemente non spetta.
Un punto che genera spesso confusione: è la zona sismica dell’immobile oggetto dei lavori a contare, non il luogo di residenza di chi richiede la detrazione. Se vivi in una zona e possiedi — o stai per acquistare — una casa da ristrutturare in un’altra, è la classificazione sismica di quest’ultima a fare fede, non quella di dove hai la residenza anagrafica. Prima di avviare i lavori, o prima ancora di firmare un preliminare d’acquisto pensando già a interventi antisismici, conviene farsi confermare la zona sismica esatta dell’edificio da un tecnico, invece di darla per scontata.
Per i condomini vale la stessa logica, con una precisazione utile: la zona sismica è una caratteristica dell’edificio nel suo complesso, non della singola unità immobiliare. Questo significa che in un condominio, o tutte le unità rientrano nel bonus perché l’intero stabile si trova in una zona ammessa, oppure non vi rientra nessuna: non esistono casi in cui solo alcuni appartamenti dello stesso edificio sono ammessi e altri no.
Quali lavori rientrano
Rientrano gli interventi strutturali certificati da un tecnico: rinforzo di murature portanti, interventi su fondazioni, consolidamento di solai e coperture, e in generale qualsiasi opera che riduca il rischio sismico dell’edificio secondo le norme tecniche per le costruzioni. Non rientrano lavori puramente estetici o di manutenzione ordinaria, anche se eseguiti nello stesso cantiere.
Nella pratica, gli interventi più comuni che un tecnico può certificare come utili alla riduzione del rischio sismico includono:
- Rinforzo delle murature portanti, ad esempio con cerchiature o tiranti che migliorano la resistenza ai carichi orizzontali generati da un terremoto
- Consolidamento delle fondazioni, quando presentano carenze strutturali che aggravano la vulnerabilità sismica dell’edificio
- Interventi su travi e pilastri per migliorarne la capacità portante e il collegamento con il resto della struttura
- Consolidamento di solai e coperture, anche per ridurne il peso o migliorare l’ancoraggio alle pareti portanti
- Opere di miglioramento sismico su edifici in muratura, frequenti nei centri storici italiani dove il patrimonio edilizio è spesso più vulnerabile
Vale sempre il criterio generale già visto: conta la natura strutturale e antisismica dell’intervento, certificata dal tecnico. Una tinteggiatura eseguita nello stesso cantiere, ad esempio, resta esclusa anche se il resto dei lavori rientra nel Sismabonus.

Documenti tecnici necessari
Il Sismabonus richiede una perizia tecnica asseverata secondo il DM 58/2017, che oggi serve a certificare la natura antisismica dell’intervento più che a determinare l’aliquota.
Questo passaggio merita attenzione, perché nel Sismabonus l’asseverazione tecnica ha un ruolo più centrale rispetto ad altri bonus casa. In molte altre agevolazioni la documentazione tecnica accompagna e giustifica una spesa già ammessa in partenza. Nel Sismabonus, invece, l’asseverazione decide a monte se hai diritto alla detrazione: senza la certificazione che l’intervento riduce effettivamente il rischio sismico dell’edificio, non c’è aliquota che tenga, perché il bonus semplicemente non spetta. È il tecnico incaricato, non il contribuente, a stabilire se un lavoro rientra davvero tra gli interventi antisismici ammessi.
Per questo conviene coinvolgere un tecnico abilitato già in fase di progettazione, prima di aprire il cantiere: un intervento pensato e realizzato senza una valutazione tecnica preventiva rischia di non essere asseverabile a lavori conclusi, con la conseguenza di perdere l’intera detrazione, non solo una parte.
Restano comunque obbligatori:
- Asseverazione tecnica pre e post lavori
- Ricevuta del bonifico parlante
- Fatture intestate a chi richiede la detrazione
Errori comuni da evitare
Riassumendo i punti in cui più spesso si perde la detrazione, o si parte con aspettative sbagliate:
- Dare per scontate le vecchie aliquote fino all’85% — le percentuali maggiorate per il salto di classe sismica sono scadute il 31 dicembre 2024: chi pianifica lavori nel 2026 deve ragionare sulle aliquote attuali, 50% o 36%, non su quelle che si trovano ancora in tanti contenuti non aggiornati
- Non verificare la zona sismica dell’edificio prima di comprare o ristrutturare — il Sismabonus spetta solo nelle zone 1, 2 e 3: scoprirlo a lavori già avviati, o peggio dopo un acquisto, significa restare senza la detrazione su cui si contava
- Dimenticare l’asseverazione tecnica — senza la perizia secondo il DM 58/2017, asseverata prima e dopo i lavori, la detrazione non spetta: non è un documento accessorio come in altri bonus, ma la base stessa dell’agevolazione
- Confondere il Sismabonus con il Superbonus — sono due agevolazioni distinte, con regole e requisiti propri e non intercambiabili: le condizioni dell’una non si applicano automaticamente all’altra, quindi prima di orientarti conviene verificare a quale delle due si riferisce davvero ciò che hai letto
- Sottovalutare il bonifico parlante — come per gli altri bonus casa, un pagamento privo dei riferimenti corretti in causale può far perdere il diritto alla detrazione anche se il resto della documentazione è in regola
Nel dubbio, meglio far verificare la propria situazione — zona sismica, tipo di intervento, documentazione — da un tecnico abilitato prima di avviare qualsiasi lavoro, invece di scoprire un problema quando i lavori sono già in corso o conclusi.
Tutto chiaro sulle aliquote e le zone sismiche? Ecco le domande più frequenti.
Domande frequenti
Esiste ancora una versione con aliquote più alte dell'80%?
No, per le spese sostenute dal 2025 in poi le aliquote maggiorate non si applicano più. Restano solo il 50% e il 36%, come per il bonus ristrutturazioni.
Il Sismabonus vale anche per i condomini?
Sì, con la detrazione ripartita tra i condomini in base ai millesimi, seguendo le stesse aliquote e lo stesso tetto di spesa per unità immobiliare.
Posso richiederlo se la mia casa è in zona sismica 4?
No: il Sismabonus è riservato agli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3. In zona 4 puoi comunque valutare il bonus ristrutturazioni per interventi non specificamente antisismici.
Come faccio a sapere in quale zona sismica si trova il mio immobile?
La classificazione sismica dipende dal comune dove si trova l'immobile: puoi farla confermare dal tecnico che segue l'asseverazione, prima di dare per scontato che il tuo immobile rientri nelle zone 1, 2 o 3.
Non so se il Sismabonus è la scelta giusta per il mio intervento: come faccio a capirlo?
Dipende dal tipo di lavoro e dall'immobile: se riguarda anche altre finalità, come l'efficientamento energetico, potrebbero applicarsi altri bonus con regole diverse. Consulta la guida su quale bonus scegliere per orientarti tra le opzioni attive nel 2026.
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